Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. Il Ministero degli affari esteri promuove, indirizza e controlla:

          a) iniziative e interventi che favoriscano e sviluppino la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazionali in età scolare, sia attraverso interventi di formazione continua e permanente e di educazione degli adulti appartenenti alle comunità italiane all'estero;

          b) azioni formative e didattiche aventi lo scopo di facilitare l'integrazione linguistica, culturale e lavorativa dei connazionali all'estero sia nei sistemi scolastici sia nel tessuto sociale dei Paesi di accoglienza;

          c) la stipula di convenzioni con autorità straniere per l'inserimento dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane nei sistemi scolastici dei Paesi di accoglienza, che prevedano iniziative e interventi aperti a tutti gli studenti delle scuole locali;

          d) servizi e interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento linguistico volti a favorire la mobilità culturale e professionale delle comunità italiane all'estero;

          e) servizi di certificazione delle competenze acquisite dai destinatari delle attività di cui alle lettere a), b) e d);

          f) servizi di informazione e documentazione, anche anagrafica, finalizzati al recupero dell'identità culturale e all'individuazione

 

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delle origini dei connazionali all'estero che ne fanno richiesta.